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Nella valutazione complessiva dell’acquisto di un immobile all’asta è buona prassi contattare l’amministratore del condominio per conoscere eventuali morosità gravanti sull’immobile pignorato, che dovranno essere sommate al prezzo di vendita.
A norma dell’art. 63, comma 4, l’aggiudicatario di un bene è obbligato al pagamento degli oneri condominiali relativi all’anno in corso e a quello precedente.
Tale obbligo però diviene solo dopo la trascrizione del decreto di trasferimento, è solo dal quel momento che egli è tenuto al pagamento delle spese, e SOLO per le somme dovute al condominio.
Infatti, nonostante l’art. 63, il nuovo proprietario/aggiudicatario che non era condomino al momento della approvazione della delibera assembleare inerente ai lavori straordinari non può essere obbligato in via diretta nei confronti del terzo creditore perché appunto il vincolo riguarda solo le somme dovute al condominio.
Vuoi sapere quanto dovrai pagare di condominio in caso di aggiudicazione? Lascia fare a noi i conteggi al centesimo…
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