L’art. 94 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e dall’art. 7 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, stabilisce che il curatore fallimentare «può» e non «deve» sospendere la vendita ove pervenga offerta irrevocabile d’acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto, gli attribuisce perciò stesso un potere discrezionale con riguardo alla valutazione dell’effettiva convenienza della sospensione.
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